La definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, ivi compresi i carichi già oggetto di precedenti definizioni divenute inefficaci. Per effetto dell’adesione, il debitore è tenuto al versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, con abbuono degli importi dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per le sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, e all’aggio, restando dovuto il capitale a titolo di sanzione. Il pagamento è effettuato in unica soluzione ovvero in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali; la mancata, insufficiente o tardiva esecuzione dei versamenti determina la decadenza dalla definizione, con ripresa dei termini di prescrizione e decadenza e acquisizione a titolo di acconto delle somme già versate.
I contribuenti possono presentare la dichiarazione di adesione nella sezione https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata-rottamazione-quinquies/ accedendo all'area riservata o pubblica di Agenzia Entrate e Riscossione https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/equitaliaServiziWeb/home/login.do a cui si accede con Spid, Cie e Cns.
Professionisti e imprese possono accedervi anche con le credenziali dell'Agenzia delle entrate – il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi “rottamabili”, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta.
Vedi Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 14/07/2026
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Dettaglio.aspx?Pub=24444&Tipo=2&CE=vlldr772