Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato ad una sola lista di candidati alla carica di consigliere comunale.
L'elettore può:
a) tracciare un segno di voto sul contrassegno della lista;
b) tracciare un segno di voto sul nominativo del candidato Sindaco;
c) tracciare un segno di voto sia sul contrassegno della lista sia sul nominativo del candidato Sindaco.
In tutti i casi sopra indicati, il voto si intende validamente espresso sia a favore del candidato Sindaco sia della lista collegata.
L’elettore può inoltre esprimere un solo voto di preferenza.
In allegato il fac-simile della scheda di votazione.