L'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 prevede la possibilità di voto domiciliare in favore degli elettori «affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile» anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli «affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione».
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale personale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’Azienda sanitaria locale.
Gli elettori interessati dovranno far pervenire la prescritta dichiarazione entro il giorno 2 marzo p.v. utilizzando preferibilmente l’apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio elettorale comunale.
L’Ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.