Riacquisto della cittadinanza italiana da parte di ex cittadini (L.91/92 ART.13)

Descrizione Procedimento
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:

A)    se presta effettivo servizio militare per lo Stato Italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;

B)    se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;

C)    se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;

D)    dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;

E)    se avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione.

Rif. Normativi
Legge 05/02/1992 n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza