Voto degli elettori disabili

Descrizione Procedimento
Con Legge 05/02/2003, n. 17 sono state approvate nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità che necessitano di essere assistiti in cabina da un accompagnatore di fiducia.In applicazione a quanto previsto dal DPR 361 del 1957 i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, dimostrato, quando non sia evidente, da certificato medico, possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, con l'assistenza di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore.E fatto divieto di esercitare le funzioni di accompagnatore per più persone.Altra agevolazione intervenuta consiste nella possibilità di far annotare il proprio diritto al "voto assistito" in modo permanente sulla tessera elettorale personale. In questo modo l'elettore fisicamente impedito, se lo desidera, potrà evitare di procurarsi il certificato medico ad ogni votazione.L'annotazione è effettuata dal comune di iscrizione elettorale utilizzando un apposito simbolo, in modo da rispettare il diritto alla riservatezza dell'interessato. Chi intende avvalersi di questa possibilità deve presentare richiesta al Comune, Ufficio Elettorale, corredata dalla documentazione sanitaria attestante l'impossibilità ad esercitare autonomamente il diritto di voto.La modulistica è disponibile presso l'Ufficio Elettorale.

Rif. Normativi
Legge 5.2.2003 n.17.