Trascrizione degli atti di stato civile formati all’estero (morte)

Descrizione Procedimento
I cittadini italiani che si trovano all'estero, anche temporaneamente, hanno l'onere di comunicare al competente Consolato italiano gli eventi di stato civile che riguardano se ed i propri familiari, avvenuti in territorio straniero. Gli atti di morte formati all'estero, riguardanti cittadini italiani, vengono quindi inviati dai Consolati ai competenti comuni italiani, per la trascrizione sui registri dello stato civile.
E' comunque possibile, per il privato cittadino che sia in possesso di un atto di stato civile formato all'estero e ne abbia interesse, richiedere direttamente la trascrizione, presentando apposita domanda all'Ufficio dello Stato Civile Italiano competente, che verificherà la sussistenza delle condizioni previste e necessarie.

È competente per la trascrizione degli atti di stato civile formati all’estero:

1)     per i residenti in Italia, il comune di residenza dell’interessato o in cui dichiara di voler stabilire la propria residenza, e per i residenti all’estero il comune di iscrizione A.I.R.E.;

2)     in mancanza di iscrizione anagrafica, il comune di iscrizione o trascrizione dell’atto di nascita;

3)     se l’interessato è nato e residente all’estero, il comune di nascita o residenza della madre o del padre, oppure dell’avo materno o paterno qualora né la madre né il padre siano nati in Italia o vi abbiano mai risieduto;

4)     nell’impossibilità di utilizzare i criteri suddetti il comune è scelto dall’interessato.

Documentazione da presentare

1)     Documento di identità valido;

2)     Domanda di trascrizione dell’atto in carta bollata da 14,62euro;

3)     Atto di stato civile da trascrivere in originale, non contrario all’ordine pubblico italiano, corredato da traduzione ufficiale e legalizzazione. La legalizzazione non è richiesta se l’atto è stato formato in uno Stato aderente a Convenzioni esentative oppure redatto su modello plurilingue; se l’atto è stato formato in uno Stato aderente alla Convenzione di Parigi del 27/09/1956 o alla Convenzione di Vienna dell’08/09/1976.

Modalita' di presentazione della domanda
La domanda, corredata dalla documentazione suddetta, può essere presentata personalmente o inoltrata a mezzo posta unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento dall'interessato o dall’esercente la potestà nel caso di minore.

Rif. Normativi
Codice Civile;
Ordinamento dello Stato Civile - D.P.R. 396/2000.