Rilascio certificazioni anagrafiche (residenza, famiglia)

Descrizione Procedimento 
L'Ufficiale di Anagrafe rilascia lo stato di famiglia e il certificato di residenza a chi ne faccia richiesta, su esibizione di un documento di identità.
Nell'ambito di procedimenti amministrativi (nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori e esercenti pubblici servizi, che sono tenuti ad accettarla), in alternativa alla certificazione ordinaria il cittadino può fare ricorso all'autocertificazione o richiedere l'acquisizione d'ufficio dei certificati necessari.
Questo certificato ha validità di 6 mesi dalla data di rilascio, ma è ammessa la facoltà di prorogarne i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in calce allo stesso certificato, che le informazioni contenute non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
Eventuali richieste da evadere a mezzo servizio postale devono necessariamente essere correlate da:
• Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
• Importo in moneta per il pagamento dei diritti di segreteria;
• Busta affrancata per la risposta;
• Eventuali bolli.

Costi
I certificati anagrafici sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine (a meno che non siano previste esenzioni per lo specifico uso al quale tali certificati sono destinati) ed ai seguenti diritti di segreteria:
• € 0.50 se in bollo (più € 16,00 in marche da bollo);
• € 0.25 se esente (tab. B - DPR 642/72 e successive modificazioni);
• € 5.16 per nominativo indicato su certificati storici, per diritti di ricerca di archivio ai sensi dell’art.27 D.L. n. 55 del 28/02/1983 se rilasciato in bollo (più € 16,00 in marche da bollo);
• € 2.58 per nominativo indicato su certificati storici, per diritti di ricerca di archivio ai sensi dell’art.27 D.L. n. 55 del 28/02/1983 se rilasciato in carta semplice.
N.B.: A far data dal 1 gennaio 2021, i diritti di segreteria per il rilascio di certificati anagrafici se richiesti, elaborati e trasmessi in modalità digitale, con esclusione dei certificati per cui si renda necessaria la ricerca d’archivio, sono esenti da diritti di segreteria ai sensi della delibera di G.C. n. 21 del 30/12/2021.


Durata del procedimento
Rilascio immediato  /  30 gg. per i soli certificati storici.

Rif. Normativi 
D.P.R. n. 223/1989;
L. 24/12/1954 n. 1228;
D.P.R. 642/72 e succ. mod. e int. ;
D.L. n. 55/1983 – L. n. 604/1962 (tabella D).