Dichiarazioni di nascita

Descrizione Procedimento 
La dichiarazione di nascita può essere resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale o dal medico o dalla ostetrica o da un'altra persona che abbia assistito al parto.
Essa deve avvenire entro 10 giorni presso l’Ufficio dello Stato Civile Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, entro 3 giorni, presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o casa di cura in cui è avvenuto il parto. I genitori o uno di essi hanno inoltre facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dal parto, la nascita nel proprio Comune di residenza quando sia avvenuta in località diversa. Tale facoltà è esercitabile solo dai genitori o da uno solo di essi.
In questo caso il Comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro indicato nella dichiarazione. Se la nascita è avvenuta fuori da un centro di nascita, è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Requisiti richiesti
Aver compiuto 16 anni.

Documentazione richiesta
Documento di identità valido dei dichiaranti;
attestazione di nascita (dal 23.02.1993).

Modalità di richiesta
A richiesta dell’interessato o di un rappresentante munito di procura speciale.

Costo
Nessuno.

Durata del procedimento
Immediata la denuncia di nascita;
Le trascrizioni 20 giorni.

Rif. Normativi 
Codice civile;
Ordinamento dello Stato Civile approvato con Regio decreto 1238 del 1939;
Legge n. 151 del 1975;
Legge n. 184 del 1983;
Legge n. 127 del 1997;
D.P.R. 396/2000.

Allegati

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