Cambio di residenza in tempo reale

L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, letto a). b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.

DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE (ART. 5, C. 1 E 2)
Le novità introdotte riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, C. 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno ed in calce a questa pagina, che sarà possibile inoltrare all’Ufficio Anagrafe con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l'apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
  a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso il domicilio digitale (casella di posta elettronica certificata) del dichiarante;
  d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ DELLA DICHIARAZIONE
Fermo restando il requisito fondamentale della dimora abituale all'indirizzo dichiarato, ai fini della registrazione della dichiarazione resa da parte dell'interessato, occorre che il modulo di domanda sia compilato nelle parti obbligatorie, relative alle generalità, e che la dichiarazione sia accompagnata dal documento di riconoscimento dello stesso.
Con riguardo ai cittadini stranieri, l'iscrizione anagrafica è subordinata alla presentazione, unitamente alla dichiarazione, dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno. Si rimanda per ulteriori chiarimenti agli allegati A e B "Elenco Documenti per Stranieri". 

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI
A seguito dell'iscrizione anagrafica (o della registrazione del cambiamento di abitazione) questo ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e che, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
Il successivo comma 5 prevede che in caso di esito negativo degli accertamenti, ovvero di verificata assenza dei requisiti, venga ripristinata la posizione anagrafica precedente.

SILENZIO-ASSENSO ED EFFETTI DELL'ESITO NEGATIVO DEGLI ACCERTAMENTI
Al procedimento di accertamento che consegue all'iscrizione anagrafica ed alla registrazione del cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, si applica il silenzio-assenso, di cui all’'art. 20 della legge n. 241/1990. 
Nel caso in cui gli accertamenti della dimora abituale diano esito negativo, ovvero sia stata verificata l'assenza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, l'ufficiale d'anagrafe provvederà alla comunicazione all'interessato dei requisiti mancanti o degli accertamenti negativi svolti. 
In tal caso l'interessato entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Il preavviso di rigetto interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del temine di dieci giorni di cui sopra.

Rif. Normativi 
Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
Legge 7 agosto 1990, n. 241
D.P.R. 30 dicembre 2000 n. 445
Legge 4 aprile 2012, n. 35