Acquisto della cittadinanza italiana

Descrizione Procedimento 

Acquisto della cittadinanza italiana per residenza
La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica:
1. allo straniero del quale il padre o la madre o un degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni. Se al raggiungimento della maggiore età risiede legalmente in Italia da almeno due anni può, entro un anno, dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler acquistare la cittadinanza italiana
2. allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all’adozione
3. allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello stato
4. al cittadino di uno stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica
5. all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica
6. allo straniere (extracomunitario) che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
7. allo straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello stato.
Il decreto di concessione non ha effetto se la persona cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, avanti all’Ufficiale dello stato civile, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la costituzione e le leggi dello Stato.
Alla prestazione del giuramento l’interessato è ammesso previa esibizione di aggiornata documentazione attestante l’assolvimento delle condizioni e degli adempimenti previsti dalle norme in materia di soggiorno e da quelle in materia di iscrizione anagrafica tali da configurare l’attualità del concetto di residenza legale richiamato dall’art. 1, comma 2, lett. a) del d.P.R. 572/1993. Per i cittadini comunitari deve essere accertata, esclusivamente, la regolare continuità dell’iscrizione anagrafica (Circolare del Ministero dell’Interno 20 giugno 2007, n. K.60.1).
Cosa serve
- Estratto dell’atto di nascita
- certificazione penale rilasciato dal paese di origine e degli altri paesi nel quali il richiedente ha risieduto
- Certificazione attestante la regolarità della residenza legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) per il periodo previsto dalla norma e riportato sotto la voce informazioni
- Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
- Documento attestante la composizione del nucleo familiare
- Documentazione attestante i redditi percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati ai fini fiscali
- Dimostrazione dell’avvenuto versamento, sul conto corrente postale n. 809020 intestato a “Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza”, del contributo di 200 euro. 
N.B. Il possesso dei requisiti non può essere autocertificato anche da parte dei cittadini comunitari.
Quando: Scaduti i termini previsti alla voce “informazioni”.
Dove: La domanda, indirizzata al Presidente della Repubblica, è presentata tramite la prefettura - ufficio territoriale del governo e deve essere compilata e sottoscritta dal richiedente alla presenza del funzionario addetto a riceverla oppure può essere spedita o presentata da altri, accompagnata dalla copia di un documento di identità dell’interessato.
Note: I documenti rilasciati dalle autorità straniere deve essere muniti di traduzione ufficiale e legalizzati se non esiste convenzione in merito.

Acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica,oppure dopo tre anni  dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di acquisizione, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimoni o non sussista la separazione personale tra i coniugi.
Il vincolo di coniugio deve permanere fino al momento dell’adozione del provvedimento.
I predetti termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
La cittadinanza italiana è acquistata con decreto del Ministero dell’Interno. Il decreto di concessione non ha effetto se la persona cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, avanti all’Ufficiale dello stato civile, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la costituzione e le leggi dello Stato.
Cosa serve
- Estratto dell’atto di nascita
- Certificazione penale rilasciato dal paese di origine e degli altri paesi nel quali il richiedente ha risieduto.
Certificazione attestante la regolarità della residenza legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) da almeno due anni nel territorio della Repubblica dopo il matrimonio o altri termini previsti dalla norma e riportati sotto la voce informazioni
- Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
- Stato di famiglia attestante la presenza di figli nati o adottati dai coniugi
- Dimostrazione dell’avvenuto versamento, sul conto corrente postale n. 809020 intestato a “Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza”, del contributo di 200 euro.
N.B. Il possesso dei requisiti non può essere autocertificato anche da parte dei cittadini comunitari.
Quando: Dopo due anni di residenza in Italia successivamente al matrimonio o dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero. I predetti termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Dove: La domanda, indirizzata al Ministero degli interni, è presentata tramite la prefettura - ufficio territoriale del governo e deve essere compilata e sottoscritta dal richiedente alla presenza del funzionario addetto a riceverla oppure può essere spedita o presentata da altri, accompagnata dalla copia di un documento di identità dell’interessato.
Note: I documenti rilasciati dalle autorità straniere deve essere muniti di traduzione ufficiale e legalizzati se non esiste convenzione in merito.

Acquisto della cittadinanza italiana con dichiarazione
Il cittadino straniero può dichiarare di eleggere la cittadinanza italiana se
1. riconosciuto da genitore italiano durante la maggiore età
2. la filiazione da genitore italiano, durante la maggiore età,  è dichiarata giudizialmente
3. se presta servizio militare per lo stato italiano, avendo il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita
4. assume pubblico impiego alle dipendenze dello stato, avendo il padre o la se uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita
5. al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, avendo il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita
6. nato in Italia vi ha risieduto ininterrottamente fino alla maggiore età (la dichiarazione deve essere rea tra il diciottesimo ed il diciannovesimo anno di età
7. ha perso la cittadinanza italiana e stabilisce la residenza in Italia. In assenza di dichiarazione di acquisto  o di rinuncia all’acquisto, diventa automaticamente cittadino italiano dopo un anno di residenza in Italia
8. ha perso la cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con uno straniero o di mutamento di cittadinanza del marito (la perdita della cittadinanza era prevista dalla precedente normativa).
Cosa serve: L’elenco dei documenti necessari può essere chiesto all’Ufficiale dello stato civile.
Dimostrazione dell’avvenuto versamento, sul conto corrente postale n. 809020 intestato a “Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza”, del contributo di 200 euro. 
N.B. Il possesso dei requisiti non può essere autocertificato anche da parte dei cittadini comunitari.
Dove: La dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana è resa  presso l’ufficio di stato civile. 
Note: I documenti rilasciati dalle autorità straniere deve essere muniti di traduzione ufficiale e legalizzati se non esiste convenzione in merito.

Rif. Normativi 
Ordinamento dello Stato Civile approvato con Regio decreto 1238 del 1939;
Codice civile;
Legge n. 555/1912;
Legge n. 123/1983;
Legge n. 91/1992;
D.P.R. 396/2000.