Assegno di maternità

Descrizione Procedimento

 L’assegno di maternità è un assegno concesso dal Comune ed erogato dall’INPS, istituito con la legge 448 del 23/12/98 a tutte le madri che non beneficiano del trattamento previdenziale dell’indennità di maternità per i figli nati o entrati in famiglia (affidamenti preadottivi o adozioni senza preaffidamento).

La domanda deve essere formulata entro sei mesi dalla nascita o dall'ingresso del minore in famiglia. Tale assegno di € 334,53 mensili (per le nascite verificatesi dal 1 gennaio 2013) per cinque mensilità verrà corrisposto soltanto alle madri:

 - Cittadine italiane o comunitarie residenti ed extracomunitarie residenti con carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità (qualora tale indennità sia inferiore all’importo dell’assegno può essere richiesta la quota differenziale)

 

 Documentazione da presentare

1. Istanza;  
2. Dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del proprio nucleo familiare; 
3. Attestazione dell’ISEE;
4. Copia documento di identità e C.F. del richiedente e dei componenti del nucleo familiare.

 

 Rif. Normativi 

- Art. 66 della Legge 448/1998 e s.m.i.

Allegati

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