Anagrafe canina

Descrizione Procedimento 

L'anagrafe canina nazionale è il registro dei cani identificati con microchip o tatuaggio in Italia.
Si tratta di una banca dati, alimentata dalle singole anagrafi territoriali, che intende fornire on line i riferimenti utili per rintracciare il luogo di registrazione di un cane smarrito e il suo legittimo proprietario, nel rispetto della tutela della privacy del cittadino.
L’anagrafe nazionale è realizzata dal Ministero della Salute in stretta collaborazione con le amministrazioni regionali, che vi riversano i dati locali. Al suo avvio, conta il 30 per cento dei cani regolarmente iscritti nelle anagrafi territoriali. L’iscrizione è dunque automatica e a cura dell’amministrazione competente. 
Oltre a rendere più facile la restituzione al proprietario, il sistema delle anagrafi, nazionale e territoriali, istituito con l’accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003, garantisce la certezza dell’identificazione del cane, rappresenta un efficace strumento di dissuasione degli abbandoni, favorisce studi e interventi per la prevenzione e cura delle malattie degli animali. 
La consultazione della banca dati è libera. Chi trova un cane smarrito, digitando il codice a 15 cifre del microchip o quello tatuato, può risalire all’anagrafe di provenienza del cane e trovare numeri utili e sportelli a cui rivolgersi per rintracciare il proprietario. E’ possibile effettuare la lettura del microchip, per ottenere il codice, presso i servizi veterinari delle Asl e gli ambulatori veterinari privati muniti dell’apposito lettore. 
Dopo la prima fase di avvio, il sistema sarà arricchito con nuove informazioni e, a regime, sarà in grado di garantire il 100 per cento di rintracciabilità dei cani nel territorio italiano.

Sistema di identificazione
Registrazione
La registrazione avviene mediante alcuni passaggi obbligatori.
Ogni proprietario, allevatore o detentore a scopo di lucro è tenuto ad iscrivere, presso l'ufficio anagrafe canina del Comune di residenza, il proprio cane. Ogni cane verrà così dotato di un microchip contenente il codice identificativo con il quale verrà registrato nell'anagrafe canina del comune o della ASL competente.
Ogni regione però ha procedure leggermente diverse; è bene dunque rivolgersi ai servizi veterinari della ASL competenti sul territorio o ad un ambulatorio veterinario.
Il medico veterinario libero professionista deve individuare il momento più opportuno per l'applicazione del microchip nel rispetto del benessere e della salute del cane.
Microchip e tatuaggio 
Dal 1 gennaio 2005 il microchip è diventato l'unico sistema identificativo nazionale; ancora, tuttavia, possono esserci alcuni cani registrati con tatuaggio prima di questa data.
Il tatuaggio era una pratica che comportava non pochi problemi: lo scolorimento progressivo delle sigle tatuate, la presenza di peli che ostacolano la lettura e la necessità di sedare o a volte addirittura anestetizzare il cane per tatuarlo.
Il microchip è un piccolo dispositivo elettronico innocuo, di forma cilindrica di 11 millimetri di lunghezza e 2 millimetri di diametro, rivestito di materiale biocompatibile, che viene iniettato sotto la cute del cane dietro l'orecchio sinistro con una speciale siringa sterile monouso, al suo interno contiene un codice numerico che identifica inequivocabilmente il cane stesso. 
Si raccomanda di usare il tipo di microchip conforme alla norma ISO (International Standards Organisation) 11784 e all’Allegato A della Norma ISO 11785. 
Possono, tuttavia, essere utilizzati anche microchip diversi da quelli indicati, ma in tal caso il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità degli animali da compagnia per conto del proprietario deve, in occasione di qualsiasi controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore (fornire il lettore adatto). 
Il numero di microchip dovrà essere riportato sul passaporto nella pagina relativa alla identificazione dell’animale, dove verranno specificati anche data di impianto e localizzazione del microchip.
Le denuncie di morte, smarrimento o cessione di cane vanno comunicate obbligatoriamente all’ Azienda Sanitaria Locale N°1 di SS L. 281/91 e L.R. N°21/94.
Rif. Normativi Decreto Presidente della Repubblica n. 320 - 8 febbraio 1954 
Regolamento di polizia veterinaria