PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA TERRENI, LOTTI ED AREE CORTILIZIE

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09/05/2024

ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 09/05/2024 - SCADENZA 31/05/2024 e fino al 31/10/2024

Con ordinanza Sindacale si chiede :

Ai proprietari, ai conduttori e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sia di proprietà di Enti pubblici, sia di privati (soggetti giuridici o persone fisiche) nonché ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali private, in recepimento delle disposizioni di cui alle Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025, aggiornamento 2024, di procedere agli interventi di pulizia e di manutenzione di seguito elencati che dovranno essere tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, in ogni caso, entro e non oltre il 31 maggio del corrente anno, e successivamente, ogni qualvolta necessario, e comunque fino al 31 ottobre del c.a., consistenti in:

  • Sfalcio dell’erba, regolazione delle siepi, taglio di piante, di rami, del fieno, delle sterpaglie e della vegetazione incolta e sfalcio di tutta la vegetazione secca anche in aree coltivate, presenti nelle proprietà private o pubbliche, situate nella fascia perimetrale territoriale dei 200 metri dall’abitato, nonché in quelle presenti in tutti gli altri immobili od aree ricadenti nel territorio comunale e nel centro abitato;
  • Taglio delle radici e di quelle parti aeree delle piante che, ancorché situate in aree diverse (private o di altri enti pubblici), provocano situazioni di pericolo ai luoghi sottoposti a pubblico passaggio, alle sedi stradali e in generale alle aree pubbliche;
  • Rimozione dello sfalcio e dei tagli, dalle aree di cui ai precedenti punti e conseguente smaltimento e conferimento (o riciclo) secondo le modalità previste per legge;
  • Manutenzione, pulizia e spurgo, con eventuali opere di risagomatura, dei fossi e dei canali di scolo e delle cunette, così da favorire il regolare deflusso delle acque meteoriche e la loro immissione negli scarichi principali;

Che gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, sono consentiti solo esclusivamente a seguito di Autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, secondo i termini e modalità stabiliti dalle prescrizioni regionali antincendio citate.

In caso di inadempimento, salvo che il fatto non costituisca reato, o violazione a leggi e regolamenti statali e regionali, l’applicazione ai contravventori della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.

PER I DETTAGLI SEGUE COPIA ORDINANZA