Tributi - accesso agli atti

 
   

Area 
Economico Finanziaria

Responsabile Area 
Gilberta Pinna

Responsabile Procedimento 
Pietrina Puddu
 

 

Descrizione Procedimento
Richiesta di accesso agli atti amministrativi (legge 241/90) è il diritto di visionare ed eventualmente di avere copia di documenti in possesso dell’amministrazione, da parte dei cittadini, singoli o associati, secondo le modalità e con i limiti previsti dalla Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Chi può fare la richiesta
Tutti i soggetti pubblici e privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi 
La richiesta può essere presentata indifferentemente da: 
- il diretto interessato; 
- un incaricato; 
- il legale rappresentante.
 
Requisiti
Possedere un interesse giuridicamente rilevante e collegato al documento al quale è richiesto l'accesso.
 
Documentazione: 
Se la domanda è presentata dal diretto interessato: 
-copia di un documento di identità; 
-richiesta scritta su carta semplice, o, preferibilmente, sul modulo predisposto. 

Se la domanda è presentata da un incaricato: 
- copia del documento di identità dell’incaricato; 
- delega scritta dell’interessato; 
- fotocopia del documento di identità dell’interessato; 
- richiesta scritta su carta semplice, o, preferibilmente, sul modulo predisposto. 

Se la domanda è presentata dal legale rappresentante: 
- copia di un documento di identità; 
- autocertificazione dei propri poteri rappresentativi; 
- richiesta scritta su carta semplice, o, preferibilmente, sul modulo predisposto.
 
Costi
La deliberazione Giunta Comunale n. 63 del 29/05/2013, nella “tabella A” ha approvato le seguenti tariffe per diritti di segreteria e istruttoria :

€. 20,00 Diritti di accesso (da allegare al momento della richiesta di accesso),
diritti di segreteria per rilascio di copie
€ 0,50 per ogni foglio formato A4
€ 1,00 per ogni foglio formato A3
da versare a conclusione dell’accesso per ciascuna eventuale copia rilasciata.
Il rilascio di copie conformi all'originale o copia autentica è subordinato a una specifica richiesta in bollo, l'utente dovrà fornire le marche da bollo necessarie. 
L’importo dovuto è pari ad € 16,00 per ogni quattro pagine.

 
Il pagamento deve essere effettuato dal richiedente prima del ritiro delle copie, utilizzando le seguenti modalità: 
a) bonifico bancario, sul conto corrente n. 12671 acceso presso la Tesoreria Comunale Banco di Sardegna Valledoria le cui coordinate bancarie sono: codice IBAN 
IT48U0101587661000000012671
 
Modalità di presentazione
possono essere consegnate, negli orari di apertura al pubblico:
  • Al Protocollo Generale dell’Ente;
possono essere trasmesse:
  • per posta all’indirizzo: Comune di Valledoria - servizio tributi - C.so Europa, 77 - 07039 Valledoria
  • via e-mail all’indirizzo: tributi@comune.valledoria.ss.it
  • via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it
 
Ricezione della richiesta da parte dell’Ufficio Tributi
Quando l’ufficio riceve la richiesta informa l’utente su:
- costi relativi al rilascio delle copie
- modalità di consegna delle copie (ritiro di persona presso l’ufficio, invio per posta ordinaria, invio per mail per un massimo di 10 pagine)
Nel caso in cui la richiesta di accesso sia irregolare o incompleta comunica all’utente tale irregolarità o incompletezza tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. 
I 30 giorni che l’amministrazione ha a disposizione per evadere la richiesta decorrono nuovamente dalla data di presentazione da parte dell’utente della richiesta perfezionata.
Qualora vi fossero controinteressati l’ufficio è tenuto a darne comunicazione agli stessi che hanno facoltà di presentare, una motivata opposizione scritta alla richiesta, nel caso i termini per la conclusione del procedimento differiscono di ulteriori 10 giorni.
Conclusione del procedimento
La procedura di accesso può concludersi con: l’accoglimento, la limitazione, il differimento o il non accoglimento. L’esito è deciso dal responsabile del procedimento.
1. accoglimento: visione e/o estrazione di copia del documento con relativo, eventuale, rimborso dei costi di riproduzione, di spedizione ecc…
2. limitazione: il documento viene reso disponibile con censura delle parti sottratte all’accesso. Sarà cura del responsabile del procedimento, indicare le parti del documento sottratte all’accesso e i motivi di tale limitazione.
3. differimento: l’accesso al documento viene rinviato. Il responsabile del procedimento dovrà specificare e motivare la durata e le ragioni del rinvio.

4. non accoglimento: il documento non può essere visionato e non se ne può ottenere copia. Il non accoglimento è disposto dal responsabile del procedimento, il quale deve esporre in modo chiaro le motivazioni del rifiuto. 
Nel caso in cui l’Amministrazione non risponda entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di accesso, la richiesta si intende rifiutata (silenzio rifiuto).