TARI - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

 
TARI - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
         
   

Area
Economico Finanziaria

Responsabile di Area
Rag. Gilberta Pinna

Responsabile del procedimento
Francesca Fois

 

TARI : RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Descrizione Procedimento

 

Il regolamento comunale IUC per la TARI disciplina l’applicazione delle seguenti riduzioni: 

 

1 -  Utenza domestica e non domestica in zona disagiata (art. 40 comma 2 del  Regolamento IUC)

 

Utenze ubicate in zone in cui non è effettuata la raccolta riduzione del 60%, (si considera zona non servita esclusivamente nel caso in cui il transito dei mezzi destinati alla raccolta ed il punto di raccolta abbia una distanza superiore a metri 400).

 

2 - Uso stagionale o ricorrente derivante da licenza o autorizzazione  (art 38 comma 1 lett. a Regolamento IUC)

trattasi di una riduzione facoltativa, la cui applicazione può essere stabilita annualmente in fase di approvazione delle tariffe.

3. - Produzione rifiuti speciali non assimilati (art 36 Regolamento IUC

 

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Il comma 2 dell’art. 36 individua le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e la percentuale di riduzione di superficie da applicarsi rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta.

Per fruire della riduzione, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.

 

 

La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.

Il contribuente deve presentare al Comune la prova dell’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente entro 30 giorni dalla chiusura dell’anno solare.

In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

 

4 - Produzione rifiuti speciali assimilati (art 37 Regolamento IUC - TARI)

 

possono usufruire dell’agevolazione le attività commerciali, artigianali, industriali, di servizi, enti (utenze non domestiche) che dimostrino di aver regolarmente avviato il recupero di rifiuti speciali assimilati mediante il ritiro presso l'attività, a cura di ditte specializzate.

L’ammontare della riduzione può arrivare al 40% di abbattimento della tariffa della quota variabile, da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

 

Per accedere alla riduzione, i titolari delle utenze non domestiche devono presentare, a pena di decadenza,  entro il 31 gennaio dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal responsabile dell’impianto di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.

E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

 

 

Riferimenti normativi

Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC approvato con deliberazione C.C. n.  18  del  22/04/2016