IUC - IMU INAGIBILITA

 
   

Area 
Economico Finanziaria

Responsabile Area 
Gilberta Pinna

Responsabile Procedimento 
Pietrina Puddu

Descrizione del Procedimento

 

 

La riduzione del 50% della base imponibile di cui all’articolo 13, comma 3, lettera b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in L. n. 214/2011) prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica a condizione che:

a) l’inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile);

b) la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall’articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l’ottenimento di nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.

A puro titolo esemplificativo l’inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti situazioni:

a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

d) edifici che non siano più compatibili all’uso per il quale erano stati destinati per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

a) mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell’immobile;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

Fermo restando l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge, la riduzione decorre dalla data in cui lo stato di inabitabilità o di inagibilità è accertato dall’ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva all’Ufficio tributi del Comune.