Ordinanza R.A.S. n. 1 del 08.01.2021

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Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica


Art.1)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2,
dall’11 gennaio 2021 e fino al giorno 31 gennaio 2021 su tutto il territorio
regionale si applicano le seguenti misure:
a) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e le
istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale,
adottano forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica ai sensi
degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite
il ricorso alla didattica digitale integrata, mantenendo le misure
organizzative adottate nella loro autonomia dopo l’entrata in vigore del
DPCM del 3 novembre 2020;
b) resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora
sia necessario l'uso di laboratori strutturati e attrezzati non fruibili da remoto
o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n.
89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del
9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni
della classe che sono in didattica digitale integrata.

Art.2)

È confermata fino al 31 gennaio 2021 compreso, in relazione a quanto disposto
al punto 1, l’attuale articolazione dei servizi di trasporto pubblico locale, ferme
restando eventuali rimodulazioni determinate dall’andamento della domanda,
rinviando alla ripresa dell’attività didattica in presenza degli istituti secondari di II
grado, statali e paritari, e delle istituzioni che erogano percorsi di istruzione e
formazione professionale il correlato potenziamento dell’offerta di trasporto
pubblico locale mediante l’attivazione dei servizi aggiuntivi previsti dai
documenti operativi delle Prefetture di cui l’articolo 1, comma 10, lettera s), del
DPCM 3 dicembre 2020.

Art.3)

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa
espresso rinvio al DPCM 3 dicembre 2020 e relativi allegati.

Art.4)

Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data
dall’11 gennaio 2021- fino al 31 gennaio 2021, salvo proroga esplicita e salvo
ulteriori diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi
necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che
sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e
delle aziende.