DL n. 158 del 2 dicembre 2020

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Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

(GU n.299 del 2-12-2020)

 

                                Art. 1 
 
        Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale 
 

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  le
parole «di durata non superiore  a  trenta  giorni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di durata non superiore a cinquanta giorni». 
  2. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e'  vietato,  nell'ambito
del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra
i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle  giornate
del 25 e del 26 dicembre 2020  e  del  1°  gennaio  2021  e'  vietato
altresi' ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti  motivati
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di  necessita'  ovvero
per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla  propria
residenza, domicilio o abitazione, con esclusione  degli  spostamenti
verso le seconde case ubicate in altra Regione o  Provincia  autonoma
e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del  1°  gennaio  2021,
anche ubicate in altro Comune,  ai  quali  si  applicano  i  predetti
divieti. 
  3. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21
dicembre 2020  al  6  gennaio  2021  i  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.  19
del 2020 possono altresi' prevedere,  anche  indipendentemente  dalla
classificazione in livelli  di  rischio  e  di  scenario,  specifiche
misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello
stesso decreto-legge. 
                               Art. 2 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta degli atti normativi  della  Repubblica  italiana.  E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.