TARI - SGRAVIO

Descrizione Procedimento

La procedura di sgravio si avvia quando vi è dimostrazione da parte del contribuente o evidenza da parte dell’ufficio di un’indebita pretesa tributaria, al che si procede all’annullamento o riduzione dell’atto. 

Contestualmente all’istanza di sgravio il contribuente deve presentare la denuncia e/o dichiarazione dimostrativa dell’indebita pretesa tributaria corredata da idonea documentazione;

 Se invece l’ufficio conferma l’addebito dopo aver valutato le contestazioni rappresentate dal contribuente, quest’ultimo può ricorrere alla Commissione tributaria provinciale per richiederne l’annullamento nei tempi e nei modi previsti dalla legge. 

Chi ha presentato ricorso contro una cartella di pagamento, se ritiene che può subire gravi danni dal pagamento effettuato prima che la Commissione tributaria si pronunci, può produrre istanza di sospensione alla stessa Commissione (sospensione giudiziale) oppure, anche contemporaneamente, all’ufficio tributi del Comune che ha emesso l’atto.

Dal 2016 per controversie di valore non superiore a 20.000 mila euro, è applicabile l’istituto del reclamo/mediazione come disciplinato dalla normativa vigente


Riferimenti normativi  

- Regolamento generale delle entrate.

- Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC- approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 22/04/2016 

Allegati

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