Provvidenze a favore di utenti affetti da patologie psichiatriche

Descrizione Procedimento

Le Leggi Regionali 15/92 e 20/97 prevedono la concessione di sussidi a favore di cittadini residenti in Sardegna, affetti da patologie psichiatriche e che si trovino in stato di bisogno economico. Tali contributi vengono erogati attraverso il Comune.

Per avere diritto alla concessione del sussidio è necessario che il soggetto sia assistito dal “Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici”, dal “Servizio della tutela materno-infantile, consultori familiari, neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici” istituiti nell'ambito del Dipartimento di diagnosi, cura e riabilitazione della Azienda ASL competente, o dalle cliniche universitarie di psichiatria e neuropsichiatria infantile, e che per il soggetto sia stato predisposto dalle strutture competenti un adeguato piano d’intervento.

Le infermità riconosciute come disturbi a carattere invalidante sono:
- schizofrenia (catatonica, disorganizzata, paranoidea, indifferenziata, residua), ad andamento cronico;
- disturbo delirante paranoide ad andamento cronico;
- disturbo schizoaffettivo, ad andamento cronico;
- disturbo depressivo maggiore ad andamento cronico;
- disturbo bipolare dell’umore (depressivo, misto, maniacale), ad andamento cronico;
-autismo.

Il sussidio consiste in un assegno mensile che, in presenza dei requisiti richiesti, viene riconosciuto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. 

L’importo dell’assegno è determinato in base ai parametri stabili annualmente dall'Assessorato e al reddito mensile individuale, che include tutte le entrate, comunque conseguite, compresi eventuali erogazioni assistenziali, assegni per invalidità civile e trattamenti pensionistici, ad eccezione dell’indennità di accompagnamento. Per i minori, i beneficiari dell'amministrazione di sostegno, gli interdetti e gli inabilitati, il reddito imponibile è quello della famiglia di appartenenza, che non deve superare i parametri stabiliti annualmente sulla base dell’indice Istat e che comprende anche il reddito individuale mensile del beneficiario del sussidio. 

L'interessato deve presentare la relativa domanda al Comune di residenza, il quale richiede all'azienda sanitaria locale (asl) competente per territorio o all'Università la verifica della sussistenza delle condizioni cliniche sulla base della certificazione sanitaria presentata dall'interessato. 
L'asl o l'Università esprime un parere vincolante per la concessione del sussidio. 
Annualmente il Comune, dopo aver verificato l'esistenza delle condizioni di bisogno economico, invia il fabbisogno finanziario all'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, il quale trasferisce all'Ente i fondi necessari. 
Successivamente, il Comune eroga, a sua volta, i sussidi ai beneficiari.

 

Documentazione da presentare
Le persone interessate devono presentare la domanda di sussidio al Comune di residenza, utilizzando la modulistica predisposta dallo stesso Ente ed allegando la seguente documentazione: 
- certificato di nascita; 
- certificato di residenza e stato di famiglia; 
- certificato reddituale; 
- dichiarazione sostitutiva con la quale l'interessato attesta che non beneficia di altre forme di assistenza economica erogate da altri enti pubblici; 
- certificato del medico specialistico, rilasciato dal competente servizio. 
I certificati di nascita, residenza e reddituale potranno essere sostituiti da una dichiarazione, in carta semplice, firmata dall'interessato.

 

Rif. Normativi 
- Legge Regionale 15/92 “Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna”;
- Legge Regionale 20/97.