Rilascio autorizzazioni per i passi carrabili

Descrizione Procedimento 
Si intende per "passo carrabile" qualunque manufatto (costituito generalmente da listoni in pietra o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o da ogni modifica del piano stradale tesa a facilitare l'accesso dei veicoli ad un'area privata laterale, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli) consistente in un' opera visibile che renda concreta l'occupazione è certa la superficie stradale sottratta all'uso pubblico. 
Si considera invece "accesso carrabile" ogni manufatto mancante delle caratteristiche di cui sopra.
Il passo carrabile deve essere autorizzato dall'Ufficio Polizia Municipale che effettua un sopralluogo prima di concedere il nulla osta.
L'autorizzazione al passo carrabile è soggetta alla Tassa annuale per l'Occupazione del Suolo Pubblico (TOSAP).
Documentazione da presentare
1. Domanda in bollo da € 14.62;
2. Titolo di proprietà dell’area interessata;
3. Planimetria dell’area interessata o rilievo fotografico;
4. Fotocopia del documento di identità del richiedente.
Modalita' di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata presso l’ufficio di Polizia Municipale.
L’importo annuale dovuto dovrà essere versato entro il mese di gennaio su c/o n. 77194611 intestato alla Polizia Locale di Valledoria. 

Costi
1 - Il rilascio della concessione del passo carrabile è condizionato al pagamento di una tassa d'uso annuale, determinata in base al Decreto Legislativo 15.11.93 n° 507 (Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni, nonché al vigente regolamento comunale in materia; 
2 - Per i passi carrabili si applica la tariffa ordinaria nell'ammontare minimo - così come indicata all'art. 44, comma 1° del medesimo D.L. - ridotta al 50%. La tassa è commisurata alla superficie occupata, risultante dall'apertura .dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto; 
3 - Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa è determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 5; l'eventuale superficie eccedente questo limite è , calcolata in ragione del 10%. 
4 - La tassa non è dovuta per gli accessi carrabili; in tal caso il divieto di sosta nella zona antistante gli stessi ed il posizionamento del relativo segnale sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico, che altrimenti sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, nelle stesse forme e con le medesime modalità individuate per i passi carrabili. Il divieto di utilizzazione di detta zona da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di mq. 10 e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa è pari al 30% della tariffa ordinaria ed è commisurata alla superficie occupata, risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità di m. l,50; 
5 - Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è pari al 10% di quella ordinaria. 
Sanzioni
1 - Chiunque viola le disposizioni del relativo Regolamento, nonché quelle stabilite dal Codice di Disciplina Stradale e del Regolamento di Attuazione riguardo ai passi carrabili, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 22, commi 11 e 12 del Vigente Codice di Disciplina Stradale.
Rif. Normativi regolamento per la concessione dei passi carrabili 
Applicazione del Decr. Legisl. n° 285 del 30 Aprile 1992, nonché del Decr. Legisl. n° 5,07 del 15 Novembre 1993 (e successive modifiche ed integrazioni).

Allegati

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