Le procedure notificatorie e le pubblicazioni all’albo pretorio

Descrizione Procedimento     
La notifica è un atto formale di partecipazione (con il quale la pubblica amministrazione porta legalmente a conoscenza dell'interessato dell'esistenza di un determinato atto o fatto), effettuato da soggetto abilitato (ufficiale giudiziario o messo comunale), il quale, nel consegnare l'atto che si intende portare a conoscenza, stende una relata di notifica, che costituisce documentazione dell'avvenuta consegna dell'atto, e dà luogo a presunzione legale di conoscenza da parte del destinatario.
Tutta la materia e la procedura relativa è trattata dagli articoli da 137 a 151 del codice di procedura civile e, per quanto riguarda alcune particolari  forme di notificazione, dall'articolo 60  del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (notificazioni in materia tributaria), dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 (per la notificazioni di atti a mezzo posta) e dalla legge 21 marzo 1983, n. 149 (per la notificazione all'estero limitatamente ai paesi che hanno sottoscritto la convenzione di Strasburgo).
Le norme del codice di procedura civile, per quanto facciano riferimento solo alla figura dell'ufficiale giudiziario, sono applicabili anche alle notifiche da effettuare dal messo comunale e ciò in base al principio di completezza dell'ordinamento giuridico ed a costante dottrina e giurisprudenza.
A fini strettamente ed esclusivamente pratici possono essere stabilite le seguenti equivalenze in ordine alle dizioni usate dal codice di procedura civile (riferite all'autorità giudiziaria) ricondotte all'attività del messo comunale:
Per "ufficiale giudiziario"  deve intendersi il messo comunale; 
Per "albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede" deve intendersi l'Albo Pretorio del comune dal quale il messo dipende ovvero si procede; 
Per "pubblico ministero" deve intendersi l'ufficio del pubblico ministero costituito presso il tribunale. L'articolo 2 del D.lgs. 19.2.1998, n. 51 ha infatti soppresso sia l'ufficio di pretura che l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale. 
La notifica si concretizza nella consegna al destinatario da parte del messo comunale di un esemplare o una copia conforme dell'atto da notificare.
Da un punto di vista pratico si possono presentare i seguenti casi:
L'atto da notificare è costituito da due o più (se i destinatari sono due o più) esemplari originali o copie dichiarate conformi. La notifica si effettua consegnando uno qualsiasi degli esemplari a ciascun destinatario. 
L'atto da notificare è costituito da un originale ed una o più copie conformi dello stesso in relazione al numero dei destinatari. La notifica si effettua consegnando la copia conforme e trattenendo l'atto originale. 
L'atto da notificare è costituito dal solo originale e da una o più copie non dichiarate conformi dello stesso, ovvero da sole copie non dichiarate conformi. In tal caso, salvo che la copia conforme all'originale possa essere formata dallo stesso messo comunale, non è possibile procedere alla notifica. 
Il messo effettua la notifica consegnando al destinatario un esemplare (se dispone di esemplari originali) od una copia conforme dell'atto (nel caso in cui abbia un solo originale). Sia sull'atto che consegna che sull'originale che trattiene inserisce in calce la relazione o relata di notifica.

Tempo delle notificazioni
Al fine di tutelare il riposo e la tranquillità dei cittadini, l'articolo 147 del c.p.c. prevede che le notifiche vengano effettuate in orari così determinati:
Dalle 7.00 alle 19.00 nel periodo 1 ottobre/31 marzo 
Dalle 6.00 alle 20.00 nel periodo  1 aprile/30 settembre
Pur non considerando tali termini perentori è opportuno vengano rispettati dal messo al fin di evitare l'insorgere di contenziosi e problematiche di qualunque genere.

Rimborso costi di notifica
Gli articoli 273 e 274 de T.U. 383/1934, che stabilivano che i messi dei comuni e delle province potessero notificare, senza corrispettivo, atti nell'interesse di altre pubbliche amministrazioni che ne facessero richiesta, sono stati abrogati dall'articolo 64 della legge 142/90.
In considerazione di tale fatto molti comuni, con motivazioni diverse, hanno richiesto, in misura variabile, un rimborso sulle spese sostenute per le notificazioni effettuate per conto di terzi creando in tal modo situazioni diversificate e di generale incertezza.
La questione è stata risolta dalle disposizioni  introdotte con l'articolo 10 della 3 agosto 1999, n. 265. Questa norma - dopo aver premesso che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge - dispone che: "Al Comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, dell'Interno e delle Finanze."
Con Decreto del 14 marzo 2000 (pubblicato in G.U. serie generale n. 130 del 6.6.2000) la somma anzidetta è stata fissata nella misura di Euro 5,16, portato, con decorrenza 1 Aprile 2003, a Euro 5,88 con Decreto del 6 Agosto 2003 (pubblicato in G.U. serie generale n.  211 del 11.9.2003 e n. 250 del 27.10.2003) per ogni singolo atto notificato oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti nelle ipotesi previste dall'articolo 140 c.p.c. (irreperibilità o rifiuto di ricevere l'atto). La somma anzidetta sarà aggiornata ogni triennio con decreto.
Stando alla lettera della norma, non sembrerebbero rimborsabili le spese postali sostenute per ipotesi di notificazione  diversa da quella prevista dall'art.140 del c.p.c. (ad esempio per la lettera raccomandata spedita al destinatario in caso di consegna dell'atto al portiere od al vicino ai sensi dell'art. 139 del c.p.c.).
Sono, invece,  a carico dei Comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali.
Le spese per le notificazioni relative alle consultazioni elettorali e referendarie effettuate per conto dello Stato, della Regione e della Provincia, sono a carico degli enti per i quali si tengono le elezioni e i referendum.
La liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate viene richiesto con cadenza semestrale  alle singole amministrazioni interessate allegando la documentazione giustificativa.

Rif. Normativi 
Codice di Procedura Civile
D.Lgs 30 Giugno 2003, n°196.
Legge 14 Maggio 2005, n°80