Deposito atti giudiziari

Descrizione Procedimento     
Presso la casa comunale l’Ufficiale Giudiziario deposita, in busta chiusa, gli atti che non è possibile notificare direttamente all’interessato. Gli atti in deposito vengono annotati sull’apposito registro e conservati presso l’Ufficio Segreteria del Comune.
Per il ritiro dell’atto è necessario che l’intestatario si presenti, salvo diverse indicazioni, presso l’ufficio segreteria negli orari di apertura al pubblico munito di: 

Foglio di avviso del deposito dell’atto presso la Casa Comunale, rilasciato dall’Ufficiale Giudiziario presso il domicilio dell’intestatario (busta verde). Tale foglio viene reso all’interessato.

Documento d’identità valido. 

In caso di ritiro da parte di persona diversa dall’interessato è necessario presentarsi muniti di:

Foglio di avviso del deposito dell’atto presso la Casa Comunale, rilasciato dall’Ufficiale Giudiziario presso il domicilio dell’intestatario (busta verde). Tale foglio viene reso alla persona che ritira l’atto.

Documento d’identità valido della persona incaricata al ritiro

Delega in originale sottoscritta dall’intestatario dell’atto con fotocopia di un documento d’identità del delegante. La delega viene trattenuta agli atti dal Comune. 

La consegna dell’atto in deposito è subordinata al possesso dei documenti sopra citati, alla verifica degli stessi da parte dell’impiegato comunale e alla firma del registro di deposito da parte dell’interessato o delegato attestante l’avvenuto ritiro dello stesso.

Rif. Normativi                   
Art. 140 Codice Procedura Civile
Art. 143 Codice Procedura Civile
D.P.R. 600 del 1973
D.P.R. 602 del 1973