Autocertificazione - dichiarazione sostitutiva di certificazione

Descrizione Procedimento 
Per semplificare i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione sono state introdotte alcune norme in materia di documentazione amministrativa, in base alle quali molte situazioni e fatti, che prima dovevano essere dimostrati con appositi certificati, sono ora autocertificabili direttamente dal cittadino.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione è una semplice dichiarazione, conosciuta anche come “autocertificazione”, che attesta una serie di fatti, stati e condizioni.
Ha la stessa validità temporale dell'atto che sostituisce e va firmata dal cittadino interessato senza bisogno di alcuna autentica e va presentata, anche da un'altra persona, al posto dei certificati, insieme ad una fotocopia della carta di identità.
Con l'autocertificazione si possono attestare:
- la data e il luogo di nascita;
- la cittadinanza;
- il godimento dei diritti civili e politici;
- l'esistenza in vita;
- la residenza;
- lo stato di famiglia;
- lo stato di celibe/nubile, coniugato/a o vedovo/a o stato libero;
- la nascita del figlio;
- il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente (nonno, genitore, figlio, nipote, ecc.);
- l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
- l'appartenenza a ordini professionali;
- il possesso di un titolo di studio o di una qualifica professionale; gli esami sostenuti; il possesso di un titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica;
- il proprio reddito e la situazione economica (anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali), l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto, il possesso e il numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- lo stato di disoccupazione, la qualità di pensionato e la categoria di pensione, la qualità di studente;
- la qualità di legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche, di tutore, curatore e simili;
- l'iscrizione presso associazioni e formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di vivere a carico di qualcuno;
- tutti i dati, a diretta conoscenza dell'interessato, contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato.
Non sono sostituibili con l'autocertificazione i seguenti documenti:
- certificati medici, sanitari, veterinari 
- certificati di origine e conformità alle norme comunitarieModalità di Presentazione
E’ necessario presentarsi personalmente, muniti di un documento di identità valido, davanti al funzionario dell'Ente competente a ricevere la documentazione, oppure sottoscrivere la dichiarazione e inviarla, anche via fax, con allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Soltanto nei rari casi in cui l'autenticazione della sottoscrizione è ancora prescritta, bisogna presentarsi personalmente da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco (presso l’ufficio anagrafe).

Requisiti richiesti
Aver compiuto 18 anni.
Documentazione richiesta
Documento di riconoscimento in corso di validità.

Costo in caso di autentica
Diritti di segreteria da € 0,52 (in bollo) o € 0,26 (se in esenzione di bollo).

Durata del procedimento
Rilascio immediato.

Rif. Normativi 
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.